Esposizione all’amianto responsabilità del datore di lavoro
Con la recente sentenza n. 10425 del 14 maggio 2014la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema della responsabilità del datore di lavoro per la malattia del dipendente collegata alla prestazione di lavoro da quest’ultimo svolta.
Norma di riferimento in materia è l’art. 2087 c.c. – rubricato “Tutela delle condizioni di lavoro” – in base al quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure e cautele atte apreservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro. Dette misure, specifica la norma, devono essere commisurate in base all’attività in concreto posta in essere dal lavoratore e dei rischi ad essa connessi.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte gli eredi di un lavoratore delle ferrovie dello Stato agivano in giudizio per il risarcimento del danno subito dal congiunto in ragione della prolungata esposizione all’amianto. Lamentavano infatti che, durante il periodo di impiego del defunto, il datore di lavoro avesse omesso di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori esposti all’amianto.
Resisteva in giudizio il datore di lavoro sostenendo di aver adottato ogni tipo di precauzione possibile in relazione alle conoscenze scientifiche esistenti all’epoca dei fatti di causa, rilevando altresì l’inesistenza in detto momento storico di apposite norme riguardanti i rischi connessi all’inalazione e all’esposizione delle polveri di amianto.
I giudici di primo grado e di appello accoglievano la domanda degli eredi condannando il datore di lavoro al risarcimento dei danni patiti dal lavoratore. Proponeva quindi ricorso in Cassazione il datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, confermando la decisione assunta dai giudici di appello, ha ritenuto non condivisibile la tesi difensiva del datore di lavoro e ha quindi riconosciuto il diritto degli eredi al risarcimento del danno per violazione degli obblighi scaturenti dal disposto dell’art. 2087 c.c..
In particolare, la Corte ha evidenziato come la responsabilità del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 c.c. non può ritenersi circoscritta alle sole violazioni delle regole tecniche e norme preesistenti e già collaudate, essendo sanzionata dalla norma l’omessa predisposizione delle tutte quelle misure volte a garantire la salute e l’integrità psicofisica del lavoratore tenuto conto della “concreta realtà aziendale” e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
Con specifico riguardo alle conseguenze dannose derivanti dalla prolungata esposizione all’amianto, la Cassazione ha quindi concluso ritenendo che è onere del datore di lavoro fornire la prova di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute del lavoratore secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto.
Non essendo stata fornita nel caso in esame detta prova, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso presentato e confermato il risarcimento dei danni in favore degli eredi del lavoratore.